155a seduta ARS - Legge sui rifiuti, ridotto a 10 il numero degli ATO PDF Stampa E-mail
Scritto da Redazione   
Venerdì 19 Marzo 2010 10:41

Il disegno di legge sulla gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati all'esame dell'Assemblea regionale siciliana, ha compiuto un altro passo in avanti.
Nella seduta pomeridiana di Sala d'Ercole di giovedì 18 marzo 2010, alla cui presidenza si sono alternati il presidente Francesco Cascio e il vicepresidente vicario Santi Formica, sono stati approvati altri quattro articoli: il cinque, il sei, il sette e l'otto.
La prima delle nuove norme approvate riduce da 27 a 10 il numero degli ATO con l'istituzione di quello delle isole minori.
L'articolo sei istituisce –una per ogni ATO- le SRR, società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti.
Su un emendamento aggiuntivo del governo, tendente ad ampliare la portata di quest'ultima norma, s'è sviluppato un lungo e serrato dibattito, alla conclusione del quale la proposta di modifica è stata accantonata.
Gli articoli sette e otto prevedono, rispettivamente, l'avvio operativo delle SRR e le funzioni dell'autorità d'ambito.
Il presidente di turno Santi Formica ha quindi rinviato i lavori d'Aula a martedì 23 marzo alle ore 16.
(I testi integrali dei sommari delle sedute d'Aula e delle Commissioni legislative possono essere letti sul sito dell'Assemblea, www.ars.sicilia.it)

ALLEGATO EMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELLA SEDUTA DISEGNO DI LEGGE “GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI” (NN. 525-528/A)

All’articolo 5:

Emendamento 5.22:
L’art. 5 è così riformulato
«Art. 5.
Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti

  1. Sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’articolo 200, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152/2006 ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell’assetto organizzativo derivante dall’applicazione della presente legge sono confermati gli Ambiti territoriali ottimali costituiti in applicazione dell’articolo 45 della legge regionale n. 2/2007, quali identificati nel D.P.R.
    n. 127/2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 6 giugno 2008, n. 25.
    Essi sono i seguenti:
    ATO 1 – PALERMO;
    ATO 2 – CATANIA;
    ATO 3 – MESSINA;
    ATO 4 – AGRIGENTO;
    ATO 5 – CALTANISSETTA;
    ATO 6 – ENNA;
    ATO 7 – RAGUSA;
    ATO 8 – SIRACUSA;
    ATO 9 – TRAPANI;
    ATO 10 – ISOLE MINORI.
  2. Il piano regionale dei rifiuti di cui all’articolo 9 della presente legge, comunicato ai comuni ed alle province interessate, costituisce, sulla base di un dettagliato studio sul punto, la sede per ilriscontro dell’adeguatezza della nuova delimitazione degli ATO rispetto agli obiettivi generali del piano stesso. Il numero complessivo degli ATO non può comunque eccedere quello di cui al precedente comma 1.
  3. I singoli comuni appartenenti all’ATO, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono richiedere il passaggio ad un diverso ATO, secondo quanto previsto dall’articolo 200, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006. Il passaggio è disposto mediante decreto dell’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, previa istruttoria da parte del competente Dipartimento ed è adottato entro centottanta giorni dalla presentazione della richiesta, che si intende assentita nel caso di infruttuoso decorso del termine.

All’articolo 6:

Subemendamento 6.31.1.17 all’emendamento 6.31.1 GOV:
Al comma 2 le parole da “Per gli ambiti territoriali” a “su base provinciale” sono soppresse.

Subemendamento 6.31.1.20 all’emendamento 6.31.1 GOV:
Al comma 4 dopo le parole “codice civile” cassare le parole “il Presidente della provincia ne assume la presidenza”.

Subemendamento 6.31.1.13 all’emendamento 6.31.1 GOV:
Il comma 5 è soppresso.

Subemendamento 6.31.1.19 all’emendamento 6.31.1 GOV:
Dopo il comma 7 aggiungere: “L’Amministrazione ed il controllo sulle società sono disciplinati altresì dai rispettivi atti costitutivi e statuti che si conformano alle indicazioni di cui alla presente legge.”.

Subemendamento 6.31.1.14 all’emendamento 6.31.1 GOV:
Al comma 6 sopprimere le parole da “I comuni” sino a “rifiuti”.

Emendamento 6.31.1 GOV:
L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 - Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ed Organi 1.

  1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 45 della l.r. n. 2/2007, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun Ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate “Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti”, con acronimo S.R.R.. Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati.
  2. Per gli ambiti territoriali ottimali la cui popolazione superi il milione di residenti o per quelli la cui città capoluogo abbia un numero di residenti superiore ad un terzo di quello complessivo della provincia, possono essere costituite, mediante adesione volontaria, due SRR, fermo restando che le stesse società non possono essere costituite da un solo comune. Qualora l'adesione interessi un numero di comuni che rappresenti almeno il 75% della popolazione residente nella Provincia, la SRR è costituita obbligatoriamente su base provinciale. Tutti gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle SRR sono posti a carico dei comuni consorziati.
  3. Le quote di partecipazione degli enti locali a ciascuna Società consortile sono determinate nel seguente modo:
    a) 95 per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell’ultimo censimento generale della popolazione;
    b) 5 per cento alla provincia appartenente all'ATO.
  4. Gli Organi della Società consortile sono individuati ed eletti secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile il Presidente della Provincia ne assume la presidenza. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.
  5. Il presidente del consorzio resta in carica per tre esercizi e comunque per la durata del suo mandato amministrativo.
  6. La SRR, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 11 dell'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, individua uno  standard medio al quale è parametrata la tariffa di igiene ambientale o la tassa per lo smaltimentodei rifiuti solidi urbani per i comuni compresi negli Ambiti Territoriali Ottimali, come introdotti dalla presente legge. I comuni possono adeguare la TIA o la TARSU allo standard, fermo restando che, ove necessario, sono comunque tenuti a individuare nel proprio bilancio le risorse finanziarie, ulteriori rispetto a quelle provenienti dalla tariffa o dalla tassa, vincolandole alla copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti.
  7. Nelle votazioni dell'assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 30 per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale al 31 dicembre 2007, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto. Per il funzionamento del consorzio si applicano le norme del codice civile.
  8. Gli atti adottati dal consorzio sono pubblicati per intero sul sito web dello stesso.». All’articolo 7:

Subemendamento 7.30.9 all’emendamento 7.30 GOV:
Al comma 4 dopo la parola “rifiuti” sono aggiunte le seguenti parole: “Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti ai Consorzi ed alle Società d’Ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che accedono alla gestione liquidatoria di cui al successivo art. 18, comma 2”.

Emendamento 7.30:

Sostituire l’articolo 7 con il seguente:

«Art. 7 - Avvio operativo della Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti - SRR

  1. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentite le associazioni di province e comuni, adotta con proprio decreto lo schema-tipo di atto costitutivo e di statuto della SRR, predisposti dall'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana che si avvale a tal fine del supporto tecnico del Dipartimento regionale per le acque ed i rifiuti, trasmettendoli alla provincia per l'ulteriore invio ai comuni interessati.
  2. Gli enti locali appartenenti all'ATO sono convocati dalla provincia entro i successivi sessanta giorni per l'assemblea di insediamento e per l'approvazione della convenzione e dello statuto.
  3. Entro quarantacinque giorni dall'approvazione degli atti di cui al comma 1 il consorzio elegge i propri organi. Con l’elezione degli organi il consorzio è costituito.
  4. Il patrimonio delle SRR comprende un fondo di dotazione, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e dalle acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti.
  5. Il fondo di dotazione è sottoscritto da ogni comune in proporzione alla popolazione servita, secondo le modalità fissate nello statuto e nella convenzione, che determinano altresì la ripartizione fra i comuni delle quote di finanziamento delle Società consortili.
  6. Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, utilizzato per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, il cui esercizio è di competenza della SRR, è conferito in disponibilità alla stessa società.
  7. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del decreto legislativo 152/2006, si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi.
  8. La SRR conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.
  9. La dotazione organica della SRR è adottata dagli organi della stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e dei servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70. La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della Società consortile, a qualsiasi assunzione ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'acquisizione di forme di lavoro disciplinate dal decreto legislativo 24 ottobre 2003, n. 276.
  10. Con il decreto di cui al comma 9 sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le società consortili provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna all’ATO e successivamente alle procedure di mobilità esterna fra personale assegnato ad altri ATO. Nel caso in cui l’attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all’assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell’art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, nonché dell'art. 45 della l.r. n. 2/2007 e dell'art. 61 della l.r. n. 6/2009
  11. Tutti i termini di cui al presente articolo hanno natura perentoria e danno luogo ad intervento sostituivo dell'Assessorato regionale per l'Energia ed i servizi di pubblica utilità. In specie, nel caso di infruttuoso decorso del termine assegnato per la costituzione dei consorzi, l'Assessorato regionale per l'Energia ed i servizi di pubblica utilità che provvede:
    a) alla costituzione delle SRR di cui all'art. 6, comma 1 della presente legge, nel caso in cui non siano stati costituiti i consorzi volontari,
    b)alla costituzione in consorzio dei comuni che non abbiano aderito alle SRR a partecipazione volontaria, disciplinati nel precedente art. 6, comma 2.».

All’articolo 8:

Emendamento 8.9 (I parte):
La rubrica dell’articolo è così sostituita: “Funzioni della Società di regolamentazione del servizio di gestione rifiuti”.
Il comma 1 è così sostituto: “La SRR esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 152/2006. Provvede inoltre all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui al successivo art. 15.”.

Emendamento 8.9 (II parte):
Al comma 2 le parole “L'Autorità d’ambito” sono sostituite con le parole “La Società”; prima della parola “intervenendo” è aggiunta la parola “eventualmente”; le parole “verificando altresì” sono sostituite con la parola “ed” e le parole “per i quali è istituito ” sono sostituite con le parole “deve comunque essere”.

Subemendamento 8.1.1:
Al comma 2, dopo le parole “per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center” aggiungere le parole “senza oneri aggiuntivi per la SSR”.

Emendamento 8.9 (III parte):
Al comma 3 le parole “L'Autorità d’ambito” sono sostituite con le parole “La S.R.R.” e dopo le parole “le informazioni” sono aggiunte le parole “da esse” e le parole “sulla gestione dei rifiuti urbani”sono soppresse.

Emendamento 8.9 (IV parte):
Al comma 4 le parole “L'Autorità d’ambito” sono sostituite con le parole “La società”.

Emendamento 8.9 (V parte):
Al comma 5 le parole “le relative Autorità d’ambito concludono accordi” sono sostituite con le parole “le relative Società consortili possono concludere”.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 19 Marzo 2010 10:53
 
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