Legge sui rifiuti all'Ars, ''si'' ad altri dieci articoli PDF Stampa E-mail
Scritto da Redazione   
Mercoledì 24 Marzo 2010 11:45

L'Assemblea regionale siciliana nella seduta pomeridiana di martedì 23 marzo 2010,  presieduta dal presidente Francesco Cascio, ha approvato –con emendamenti- altri dieci articoli del disegno di legge sulla gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.
Gli articoli definiti vanno dal nono al diciannovesimo con l'accantonamento, però, dell'articolo diciotto.
La prima delle norme approvate fissa la raccolta differenziata al 20% entro il 2010, al 40% entro il 2012 e al 65% entro il 2015.
Tra i provvedimenti varati figurano anche quelli che prevedono il commissariamento per sei mesi, rinnovabile una sola volta, degli Ato che non raggiungono gli obiettivi prefissati; la disciplina dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti; la redazione da parte di ciascun Ato del proprio piano d'ambito; la riduzione da parte della pubblica amministrazione della produzione di rifiuti.
Il presidente Cascio ha, quindi, rinviato i lavori d'Aula a mercoledì 24 marzo alle ore sedici per proseguire l'esame del disegno di legge sui rifiuti e, successivamente, per discutere i documenti finanziari della regione.
(I testi integrali dei sommari delle sedute d'Aula e delle Commissioni legislative possono essere letti sul sito dell'Assemblea, www.ars.sicilia.it)

ALLEGATO EMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELLA SEDUTA DISEGNO DI LEGGE “GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI” (NN. 525-528/A)
 
All’articolo 9:
 
Emendamento 9.32 (I parte):
Al comma 1 le parole “le Autorità d’ambito” sono sostituite con le parole “le Società di regolamentazione di cui al precedente art. 6”.
 
Emendamento 9.33:
Al comma 1 è soppresso l’ultimo periodo.
 
Emendamento 9.10:
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
“1 bis. La pianificazione regionale definisce i criteri e le modalità per promuovere la programmazione e l’esercizio della gestione integrata dei rifiuti, favorendone la riduzione, le forme di raccolta aggregate dei materiali post consumo, indirizzando le raccolte di materiali singoli o aggregati da destinare al riciclaggio e al recupero in modo omogeneo nel territorio regionale, al fine di generare una filiera industriale del riciclo e del recupero che possa contare su di un flusso certo di materia per qualità e quantità.”.
 
Emendamento 9.13:
Al comma 3, lettera a), i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“1) anno 2010: R.d. 20 per cento, recupero materia 15 per cento;
2) anno 2012: R.d. 40 per cento, recupero materia 30 per cento;
3) anno 2015: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento.”.
 
Emendamento 9.32 (II parte):
Alla lettera b del comma 3 le parole “ogni Autorità d’ambito” sono sostituite con le parole “ogni SRR”.
Subemendamento 9.15.2 all’emendamento 9.15: Sopprimere le parole da “Il piano deve ...” fino alle parole “legislativa dell’ARS”.
 
Emendamento 9.15:
Al comma 3 sostituire la lettera r) con la seguente:

“r) definisce un piano per l’ampliamento di discariche pubbliche esistenti e/o nuove discariche pubbliche, sufficienti per soddisfare il fabbisogno del conferimento di rifiuti degli ATO per almeno tre anni. Il piano deve prevedere anche le modalità per pervenire a una tariffa unitar ia per il conferimento in discarica ed è, entro centoventi giorni, sottoposto al parere della competente commissione legislativa dell’ARS”.
 
Emendamento 9.4:
Al comma 3 sostituire la lettera u) con le seguenti:
“u) fissa l’individuazione dei sistemi per incrementare l’intercettazione dei rifiuti fin dalle fasi della raccolta e ciò al fine di ridurre il relativo conferimento in discarica;
u1) fissa i criteri per il trattamento preventivo dei rifiuti ammessi allo smaltimento in discarica comunque conformi alle migliori tecnologie disponibile (BAT).
 
Emendamento 9.5:
Al comma 3 sostituire la lettera v) con la seguente:
“v) determina l’individuazione dei sistemi di pretrattamento del rifiuto residuo (RUR) dapredisporre immediatamente in ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo n. 36/03 inrecepimento della Dir. 99/31, privilegiando livelli di trattamento che comportino il minor costo ancarico della tariffa ed il maggior vantaggio ambientale”.
 
Emendamento 9.18:
Al comma 3 aggiunger la lettera w):
“w) stabilisce i criteri e le modalità da adottarsi in tutto il territorio della regione, per ladeterminazione delle tariffe di conferimento in discarica”;
 
All’articolo 10:
 
Emendamento 10.1:
Al comma 3, lettera e), punto 6) dopo le parole “prevedono di utilizzare” aggiungere le parole “ad integrazione di quelli già esistenti”.
 
Emendamento 10.11:
Al comma 4 dell’articolo 10 le parole “L’Autorità d’ambito” sono sostituite con le parole “la SRR”.
 
All’articolo 11:
 
Emendamento 11.6:
Al comma 1 le parole “l’Autorità d’ambito” sono sostituite con le parole “le Società consortili di cui al precedente art. 6 (SRR)”.
 
All’articolo 12:
 
Emendamento 12.3:
Il comma 1 è sostituito dai seguenti:
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 11 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di attivare idonei strumenti economici finalizzati all’incremento della raccolta differenziata anche attraverso la creazione di nuove opportunità di sviluppo, trovano applicazione:
a) le misure contenute nel D.M. 8 maggio 2003, n. 203, affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico operanti nel territorio della regione coprano il fabbisogno annuale dimanufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti dal riuso e riciclo di materie derivanti dalla raccolta differenziata, nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo;
b) le misure contenute nel Piano Nazionale di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, Green Public Procurement (G.P.P.), di cui alla Strategia di Lisbona, approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente dell’11 aprile 2008.
2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, sentite le competenti Commissioni legislative dell’Assemblea regionale siciliana, emana con proprio decreto le disposizioni attuative del precedente comma 1 e quelle necessarie a promuovere le produzioni di beni materiali mediante l’impiego di materie derivanti dalla raccolta differenziata, rispondenti alle operazioni di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 4 della Direttiva 2008/98/CE, incluso l’accesso prioritario ad agevolazioni e finanziamenti pubblici, purché tali produzioni utilizzino una quota non inferiore al 30% di rifiuti che devono provenire da raccolta effettuata nella Regione.
3. La Regione promuove, con le reti della media e grande distribuzione di vendita, protocolli d’intesa finalizzati alla riduzione degli imballaggi e dei contenitori monouso, al maggiore impiego di imballaggi riutilizzabili ed alla diffusione di prodotti sfusi con erogatori alla spina, nonché adogni altra idonea iniziativa indirizzata alla riduzione, prevenzione e minimizzazione della produzione di rifiuti.
 
All’articolo 14:
 
Emendamento 14.21:
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole “mancata istituzione dell’Autorità d’ambito” con le parole “mancato espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 dell’articolo 7”.
 
Emendamento 14.20 (I parte):
- Al comma 1 lettera a) sostituire le parole “Autorità d’ambito” con “SRR” e la parola “Autorità” con “Società”;
- Al comma 1 lettera c) sostituire le parole “Autorità d’ambito” con “SRR”;
- Al comma 1 lettera d) sostituire le parole “comma 5” con “comma 6”;
 
Subemendamento 14.20.1 bis all’emendamento 14.20:
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d) laddove i sindaci ed i presidenti della provincia non diano corso, previa diffida, agli adempimenti necessari, si fa luogo alla nomina di un commissario straordinario che li sostituisce nelle funzioni societarie. Il commissario straordinario provvede, nell’esercizio dei relativi poteri, all’adozione della delibera di decadenza dei rappresentanti degli Enti locali negli organi della società commissariata ed all’avvio delle consequenziali azioni di responsabilità. Il commissario straordinario assume, altresì, le funzioni rivestite dai sindaci e dal Presidente della Provincia nella società di cui all’articolo 6. Icommissari straordinari durano in carica dodici mesi e possono essere rinnovati, per una sola volta, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell’incarico è disposto con decreto dell’Assessore regionale per la Funzione pubblica e per le Autonomie locali, adottato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell’incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi della Società”.
 
Subemendamento 14.20.2 all’emendamento 14.20:
Al comma 3, lettera b), aggiungere dopo il comma 2 le parole “lettere da a) ad h)”.
 
Emendamento 14.20 (II parte):
Sostituire il comma 2 con il seguente:
“2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. b, c, d, la nomina del commissario straordinario dà luogo alla decadenza degli organi della Società consortile commissariata e all'avvio delle consequenziali azioni di responsabilità amministrativa ed erariale. Il commissario straordinario assume altresì la titolarità delle funzioni degli organi della società di scopo di cui all'art. 6. I commissari straordinari durano in carica dodici mesi e possono essere rinnovati, per una sola volta, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell'incarico è disposto con decreto dell'Assessore regionale per La Funzione pubblica e l’Autonomie locali, adottato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell'incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi della Società.”.
 
Emendamento 14.20 (III parte):
Al comma 3 lettera a) sostituire le parole “Autorità d’ambito” con le parole “Società consortili di cui all'articolo 6”;
 
Emendamento 14.20 (IV parte):
Il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. In presenza delle condizioni di cui al comma 3, l'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali dispone, previa diffida, la nomina di commissari straordinari e contestualmente dispone la decadenza degli organi delle amministrazioni interessate ai quali debba ascriversi la violazione. I commissari straordinari durano in carica dodici mesi e possono essere rinnovati, per una sola volta, per un corrispondenteperiodo di tempo. Il rinnovo dell'incarico è disposto con decreto dell'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali, adottato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell'incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi decaduti.”.
Subemendamenti 14.20.1 bis. 2 e 14.20.5 all’emendamento 14.20:
Dopo la parola “diffida” aggiungere le parole “non inferiore a 90 giorni”;
dopo le parole “in carica” sostituire le parole “dodici mesi” con le parole “sei mesi”.
 
Emendamento 14.20 (V parte):
Al comma 5 sostituire le parole “comma 3” con “comma 4”;
 
Emendamento 14.20 (VI parte):
Al comma 6 sostituire le parole “comma 4” con “comma 3”;
 
All’articolo 15:
Subemendamento 15.17.2 all’emendamento 15.17:
Al comma 1 le parole “per la durata e secondo quanto previsto” sono sostituite dalle parole
“secondo le modalità previste”.
Subemendamento 15.17.3 all’emendamento 15.17:
Dopo le parole “Le stesse società” sono aggiunte le parole “avvalendosi degli UREGA”.
 
Emendamento 15.17 (I parte):
Al comma 1 sostituire le parole:
- “dalle Autorità d'ambito, per la durata e secondo quanto previsto dagli articoli 201 e 202 del decreto legislativo n. 152/2006. Le stesse Autorità” con “dalle Società consortili di cui al precedente articolo 6 in nome e per conto dei comuni consorziati, per la durata prevista dall'art. 202 del decreto legislativo n. 152/2006. Le stesse Società”;
-“per tutto l'Ambito Territoriale Ottimale” con “per i comuni consorziati”;
- “nell’ATO” con “ nella Società consortile”.

Emendamento 15.17 (II parte):
Al comma 2 sostituire le parole “l’Autorità d’ambito” con “Società consortile, anche su segnalazione di singoli comuni”;
- aggiungere dopo le parole “a livello nazionale” le parole “o regionale” e dopo le parole
“i comuni” le parole “fino all'affidamento del nuovo appalto con le modalità di cui al precedente comma 1”.
 
Emendamento 15.17 (III parte):
Alla lettera b) del comma 3 sostituire:
- le parole “riassume a proprio carico” con “utilizzi”;
- le parole “o corrisponda all’Autorità d’ambito” con “corrispondendo alla Società consortile”;
Alla lettera c) sostituire:
- la parola “assuma” con “mantenga”;
- le parole “sull’Autorità d’ambito” con “sulla Società consortile”.
 
Emendamento 15.17 (IV parte):
Al comma 4 sostituire le parole “l’Autorità d’ambito“con “la Società consortile”.
 
Emendamento 15.18:
Al comma 4 le parole “individua e definizione” sono sostituite dalle parole “indica e indicazione”.
 
Emendamento 15.19:
Il comma 5 è soppresso.
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